STATUTO DELL’ASSOCIAZIONE
ASSOCIAZIONE ITALIANA STUDI SULL’ENNEAGRAMMA – ASS.I.S.E.
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TITOLO I: DENOMINAZIONE, SEDE, DURATA
Articolo 1
Denominazione
E’ costituita l’Associazione “ASSOCIAZIONE ITALIANA STUDI SULL’ENNEAGRAMMA – ASS.I.S.E”.
Essa è retta dal presente Statuto, dai regolamenti interni, se redatti, e dalle vigenti norme di legge in materia.
Articolo 2
Sede
L’Associazione ha sede in Napoli via san Giacomo dei Capri 125°, codice postale 80131
Articolo 3
Durata
La durata dell’Associazione è fissata sino al 19 Novembre 2042 e potrà essere prorogata con deliberazione dell’Assemblea degli associati.
TITOLO II: OGGETTO E SCOPO
Articolo 4
- l’Associazione è un organismo non lucrativo di utilità sociale avente lo scopo esclusivo di promuovere la conoscenza dell’Enneagramma delle Personalità come strumento per la crescita personale, spirituale e per la migliore comprensione delle dinamiche interpersonali e della relazione di coppia, favorendo una visione libera da ogni condizionamento di parte o scuola, anche mediante convegni, conferenze, seminari, premi ed altre iniziative di carattere scientifico e divulgativo, finalizzate soprattutto a stimolare l’approccio con potenziali estimatori del sistema.
L’Associazione, per il perseguimento delle sue finalità, può promuovere pubblicazioni, istituire borse di studio, organizzare corsi, e svolgere altre iniziative finalizzate allo sviluppo della conoscenza e degli studi sull’Enneagramma delle Personalità.
Il logo dell’Associazione è costituito dal disegno allegato al presente atto.
- L’Associazione invia periodicamente una newsletter informativa, denominata Bollettino ASS.I.S.E., per promuovere la conoscenza delle iniziative del sodalizio e favorire la divulgazione di testi, ricerche e lavori di carattere innovativo che possono interessare gli associati. La redazione del Bollettino sarà affidata ad un Curatore e ad un Comitato di redazione che saranno eletti fra gli associati che ne faranno richiesta.
- L’Associazione stabilisce che:
- l’attività svolta rientra nel settore “promozione della cultura e delle cosiddette scienze umane”;
- persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale;
- non potrà svolgere attività diverse da quelle sopra elencate, ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse.
TITOLO III: PATRIMONIO ED ENTRATE DELL’ASSOCIAZIONE
Articolo 5
- Il patrimonio dell’Associazione è costituito da beni mobili e immobili che vengono all’Associazione a qualsiasi titolo, da elargizioni o contributi da parte di enti pubblici e privati o persone fisiche e dagli avanzi netti di gestione.
- Il fondo di dotazione dell’Associazione è costituito dai versamenti effettuati dai fondatori e dagli associati nella misura fissata annualmente dal Consiglio Direttivo sia per i soci ordinari che per gli insegnanti abilitati.
- L’Associazione prevede inoltre di potersi, al caso, avvalere di finanziamenti e contributi regionali, nazionali, comunitari ed extracomunitari.
- L’adesione all’Associazione comporta l’obbligo di versare la quota associativa annuale come sopra determinata. È in ogni caso facoltà degli aderenti all’Associazione di effettuare versamenti ulteriori rispetto a quelli fissati.
- I versamenti al fondo di dotazione possono essere di qualsiasi entità, fatto salvo il versamento minimo di cui sopra, e sono comunque a fondo perduto: in nessun caso, e quindi nemmeno in caso di morte, estinzione, recesso o esclusione dall’Associazione, può pertanto farsi luogo alla ripetizione di quanto versato all’Associazione a titolo di versamento al fondo di dotazione.
- Il versamento non crea altri diritti di partecipazione e, segnatamente, non crea quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi, né per successione a titolo particolare né per successione a titolo universale.
TITOLO IV: ADERENTI ALL’ASSOCIAZIONE
Articolo 6
Fondatori, Associati, Benemeriti.
Sono aderenti dell’Associazione.
- i fondatori;
- – i soci onorari dell’Associazione;
- – i soci dell’Associazione;
- – i benemeriti dell’Associazione.
Sono fondatori coloro che partecipano alla costituzione dell’originario fondo di dotazione dell’associazione stessa.
Sono associati coloro che aderiscono all’Associazione nel corso della sua esistenza.
Sono benemeriti dell’associazione coloro che effettuano versamenti al fondo di dotazione ritenuti di particolare rilevanza dal Consiglio Direttivo.
La divisione degli aderenti nelle suddette categorie non implica alcuna differenza di trattamento tra gli aderenti. Ciascun aderente, in particolare, ha diritto di partecipare effettivamente alla vita dell’Associazione.
Articolo 7
Adesione all’Associazione
L’adesione all’Associazione è a tempo indeterminato; essa comporta per l’associato maggiore di età il diritto di voto nell’assemblea per l’approvazione e la modificazione dello Statuto e/o di regolamenti per la nomina degli organi direttivi.
L’adesione all’associazione richiede domanda scritta con la dichiarazione di condividere le finalità che l’Associazione si propone e l’impegno ad approvarne ed osservarne Statuto e Regolamenti.
Articolo 8
Ammissione degli associati
- Il Presidente provvede in ordine alle domande di ammissione (che possono essere trasmesse di persona, a mezzo posta ordinaria o via e-mail) entro 60 giorni dal loro ricevimento; in assenza di un provvedimento di accoglimento della domanda entro il termine predetto s’intende che essa è stata respinta. In caso di diniego espresso l’associazione non è tenuta ad esplicitare la motivazione di detto diniego.
- Il nuovo ammesso è tenuto a pagare la quota associativa relativa all’anno in corso. Non adempiendo a tale obbligo entro un mese dalla comunicazione della deliberazione del Presidente sull’accettazione della domanda, questa si intenderà non avvenuta.
- L’ammissione diviene operativa ed annotata nel Libro degli aderenti all’Associazione dopo che il nuovo ammesso ha adempiuto gli obblighi stabiliti dal presente articolo. La conseguente iscrizione nel libro soci dell’associazione (che può anche essere tenuto in versione elettronica) e l’invio delle credenziali per accedere alla parte riservata del sito dell’ASS.I.S.E. fanno prova sia verso terzi che nei confronti degli organi sociali dell’avvenuta iscrizione.
Articolo 9
Perdita della qualifica di associato
La qualità di aderente si perde:
- Per dimissioni le quali possono essere date in qualsiasi momento mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento spedita al Presidente e per conoscenza al Consiglio Direttivo presso la sede legale. Il Consiglio, constatato che ne ricorrono i presupposti e che non sussistono inadempimenti verso la stessa Associazione, legittima il recesso.
Il recesso produce effetti dal novantesimo giorno successivo alla data di ricevimento della lettera di dimissioni, fermo restando l’obbligo per il recedente di adempiere a tutte le obbligazioni ed oneri assunti nei confronti dell’Associazione o di terzi (nell’ambito dell’attività dell’Associazione) anteriormente alla data di ricezione della dichiarazione di recesso, ivi compresi gli oneri e/o obblighi allo stesso derivanti dal presente Statuto sino al termine dell’esercizio in corso alla data di accettazione delle dimissioni da parte del Consiglio Direttivo.
- Per esclusione deliberata dal Consiglio Direttivo nei confronti dell’aderente che:
- non osserva le disposizioni del presente Statuto oppure le deliberazioni dell’Assemblea o del Consiglio Direttivo legalmente adottate;
- senza giustificato motivo non adempie agli obblighi assunti a qualsiasi titolo verso Associazione;
- in qualunque modo danneggi moralmente o materialmente l’Associazione o fomenti disordini e dissidi fra associati;
- venga dichiarato fallito;
- venga radiato dall’albo professionale;
- si renda moroso.
Le deliberazioni prese in materia di recesso ed esclusione, a eccezione di quelle al punto 6 del presente comma, dovranno essere comunicate agli associati mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento da spedirsi entro il quindicesimo giorno successivo all’adozione della deliberazione di esclusione.
L’associato escluso rimane responsabile per tutte le obbligazioni assunte verso l’Associazione o verso i terzi (nell’ambito dell’attività dell’Associazione) che risultino pendenti al momento della ricezione della lettera di cui al precedente comma e/o assunte in data anteriore alla predetta ricezione, salvo il risarcimento di eventuali danni arrecati all’Associazione dall’associato escluso.
Il Consiglio Direttivo potrà disporre la sospensione dell’associato nel caso in cui sia sottoposto a procedimento penale o a quello per l’applicazione di misure di prevenzione.
La qualità di associato non è trasmissibile per causa di morte. Gli associati che siano stati esclusi o che comunque abbiano cessato di appartenere all’Associazione non possono chiedere di ripetere i contributi versati né hanno diritto sul patrimonio dell’Associazione.
- Le deliberazioni prese dal consiglio Direttivo a norma del punto 2 del presente articolo dovranno essere comunicate all’interessato anche mediante mail elettronica spedita dall’indirizzo ufficiale dell’associazione, postmaster@enneagramma.info, con provvedimento motivato entro quindici giorni. egli potrà adire entro trenta giorni il Consiglio arbitrale di cui al presente Statuto; in tal caso l’efficacia della deliberazione di esclusione è sospesa fino alla pronuncia del Collegio stesso.
TITOLO V: ORGANI DELL’ASSOCIAZIONE
Articolo 10
Sono organi dell’Associazione: l’Assemblea degli aderenti; il Consiglio Direttivo, il Tesoriere, il Vice Presidente e il Presidente.
TITOLO VI: ASSEMBLEA
Articolo 11
Luogo, tempo e attribuzioni
- l’Assemblea è composta da tutti gli aderenti all’Associazione ed è l’organo sovrano dell’Associazione stessa.
- L’Assemblea è ordinaria e straordinaria; essa può essere tenuta anche in luogo diverso dalla sede sociale e, esclusivamente per quelle ordinarie, anche mediante piattaforma elettronica, rispettate le ipotesi previste per la convocazione. L’assemblea si riunisce per l’approvazione del bilancio previsionale e di quello consuntivo (di norma entro il primo semestre). Essa inoltre:
- provvede alla nomina del Consiglio Direttivo e, se ritenuto opportuno, del Consiglio dei Revisori dei Conti;
- delinea gli indirizzi generali dell’attività dell’Associazione;
- delibera sulle modifiche dello Statuto e dei regolamenti;
- approva gli eventuali regolamenti di attuazione che disciplinano lo svolgimento dell’attività dell’Associazione;
- delibera sulla eventuale destinazione di utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita dell’Associazione stessa, qualora ciò sia consentito dalla legge e dal presente Statuto;
- delibera lo scioglimento e la liquidazione dell’Associazione nonché la devoluzione del suo patrimonio, in conformità alle previsioni di legge.
Articolo 12
Modalità di convocazione
- L’assemblea è convocata dal Presidente ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno oppure ne sia fatta richiesta da almeno un decimo degli aderenti o da almeno quattro consiglieri oppure dalla maggioranza dell’eventuale collegio dei revisori.
- La convocazione è fatta mediante lettera raccomandata, anche a mano, o invio di posta elettronica, contenente l’indicazione del luogo o della modalità, del giorno e dell’ora della riunione sia di prima che di seconda convocazione e l’elenco delle materie da trattare, spedita a tutti gli aderenti agli indirizzi risultanti dal Libro degli aderenti all’Associazione, nonché ai componenti del Consiglio Direttivo e agli eventuali revisori dei conti almeno quindici giorni prima dell’adunanza.
L’adunanza di seconda convocazione non può svolgersi nello stesso giorno fissato per la prima convocazione.
- In mancanza dell’adempimento delle suddette formalità l’Assemblea si reputa in ogni caso validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti gli aderenti aventi diritto di voto.
Articolo 13
Quorum costitutivi e deliberativi
Tutte le deliberazioni dell’assemblea sono prese a maggioranza semplice dei voti e con la presenza di almeno la metà degli aventi diritto al voto. In seconda convocazione la deliberazione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti.
In deroga a quanto sopra previsto, occorre il voto favorevole di almeno ¾ degli aventi diritto per deliberare lo scioglimento dell’Associazione e la devoluzione del patrimonio.
Articolo 14
Voto e sistemi di votazione
Ciascun aderente ha un solo voto.
Gli aderenti assenti possono farsi rappresentare nelle assemblee da altro associato mediante delega scritta (non autenticata) trasmessa con qualsiasi mezzo al Presidente.
Ogni associato può essere destinatario al massimo di tre deleghe.
I relativi documenti, dei quali deve essere fatta menzione nel verbale, devono essere conservati agli atti dell’Associazione.
Non hanno diritto al voto gli associati sospesi.
Per le votazioni si procederà normalmente col sistema dell’alzata di mano; per le elezioni delle cariche sociali si procederà normalmente con votazione a scrutinio segreto, salvo che l’assemblea non decida altre forme di votazione.
TITOLO VII: CONSIGLIO DIRETTIVO
Articolo 15
L’Associazione è amministrata da un Consiglio direttivo composto da tre ad cinque membri, compresi il Presidente, il Vice presidente e il Tesoriere. Esso dura in carica un quinquennio ed è rieleggibile senza limiti di mandato.
Il Consiglio Direttivo elegge il Presidente, il Vice Presidente e il Tesoriere.
Il Collegio Direttivo elegge altresì il Curatore ed il Comitato di redazione del Bollettino d’informazioni, dell’ASS.I.S.E.
Articolo 16
Convocazione e deliberazione
Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente almeno una volta ogni dodici mesi, anche in coincidenza delle convocazioni aseembleari. nonché ogni volta che lo ritenga opportuno e utile o gliene venga fatta richiesta da almeno tre Consiglieri.
La convocazione è fatta a mezzo avviso da spedirsi almeno cinque giorni prima dell’adunanza o, nei casi di urgenza, a mezzo di messo, fonogramma o e-mail in modo che i consiglieri siano informati almeno un giorno prima della riunione.
Le adunanze sono valide quando vi intervengono almeno più della metà dei Consiglieri.
Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei Consiglieri presenti: in caso di parità di voti prevale il voto del Presidente.
Articolo 17
Attribuzioni
Al Consiglio Direttivo sono devoluti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione che comunque siano necessari per il raggiungimento degli scopi tranne quelli che per espressa disposizione di legge o per il presente Statuto o Regolamento di Attuazione, sono riservati all’Assemblea o al Presidente.
Il Consiglio può delegare parte delle suddette attribuzioni, ad uno o più dei suoi membri, mediante propria deliberazione.
Il Consiglio potrà avvalersi anche della collaborazione di uno o più esperti i quali potranno partecipare alle riunioni senza però diritto al voto.
In caso di cessazione per qualsiasi motivo di un membro del Consiglio Direttivo, il Consiglio stesso fa luogo alla cooptazione pro tempore di altro associato. Il consigliere cooptato dura in carica fino alla prossima Assemblea, al cui ordine del giorno deve essere posto l’argomento della sostituzione del consigliere cessato; chi venga eletto in luogo di consigliere cessato resterà in carica per lo stesso residuo periodo per il quale sarebbe rimasto in carica il consigliere cessato.
Se per qualsiasi motivo viene meno la maggioranza dei consiglieri, l’intero Consiglio Direttivo s’intende decaduto e occorre far luogo alla sua integrale rielezione.
Articolo 18
Dalla nomina a Consigliere non consegue alcun compenso salvo il rimborso delle spese documentate sostenute per ragione dell’ufficio ricoperto.
TITOLO VIII: PRESIDENTE, VICE PRESIDENTE, TESORIERE.
Articolo 19
- Al Presidente dell’Associazione spetta la rappresentanza dell’Associazione stessa di fronte ai terzi e anche in giudizio.
- Al Presidente dell’Associazione compete, sulla base delle direttive emanate dall’Assemblea e dal Consiglio Direttivo, al quale il Presidente riferisce circa l’attività compiuta, l’ordinaria amministrazione dell’associazione.
In casi di necessità e di urgenza il Presidente può anche compiere atti di straordinaria amministrazione, ma in tal caso deve contestualmente convocare il Consiglio Direttivo per la ratifica del suo operato.
- Il Presidente convoca e presiede l’Assemblea e il Consiglio Direttivo, cura l’esecuzione delle relative deliberazioni, sorveglia il buon andamento amministrativo dell’Associazione, verifica l’osservanza dello Statuto e dei Regolamenti promuovendone la riforma ove se ne presenti la necessità.
- Il Presidente di concerto col Tesoriere cura la predisposizione del bilancio preventivo e di quello consuntivo da sottoporre, per l’approvazione, al Consiglio Direttivo e poi all’Assemblea corredandoli di idonee relazioni.
- Articolo 20
Il Vice Presidente sostituisce il Presidente nei casi nei quali egli sia impossibilitato a svolgere le sue funzioni. La presenza stessa del Vice Presidente è prova di per se stessa di tale impedimento nei confronti dei terzi.
Articolo 21
Il tesoriere cura la gestione della cassa dell’Associazione e ne tiene contabilità, effettua le relative verifiche, controlla la validità degli incassi e delle spese, predispone dal punto di vista contabile, il bilancio consuntivo accompagnandolo da idonea relazione contabile.
TITOLO IX: BILANCIO CONSUNTIVO E PREVENTIVO
Articolo 22
- gli esercizi dell’associazione chiudono il 31 dicembre di ogni anno.
- Di massima entro il primo semestre di ciascun anno il Consiglio Direttivo è convocato per la predisposizione del bilancio consuntivo da sottoporre all’approvazione dell’assemblea.
- I bilanci debbono restare depositati presso la sede dell’Associazione nei 15 (quindici) giorni che precedono l’assemblea convocata per la loro approvazione, a disposizione di tutti coloro che abbiano motivato interesse alla loro lettura.
La richiesta di copia è soddisfatta dall’Associazione a spese del richiedente.
TITOLO X: AVANZI DI GESTIONE
Articolo 23
- All’Associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre organizzazioni del terzo settore che per legge, statuto o regolamento facciano parte della medesima e unitaria struttura.
- L’Associazione ha l’obbligo di rimborsare gli associati per le eventuali spese documentate sostenute per lo svolgimento di funzioni eventualmente affidate e ha l’obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.
TITOLO XI: SCIOGLIMENTO
Articolo 24
L’associazione si scioglie per il raggiungimento dello scopo sociale o per la sopravvenuta impossibilità di conseguirlo, per scadenza del termine o comunque per volontà degli aderenti.
In caso di suo scioglimento per qualunque causa l’Associazione ha l’obbligo di devolvere il suo patrimonio ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale (onlus) o a fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’art.3, comma 190, della legge 23.12.1996 n.662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.
TITOLO XII: CLAUSOLA COMPROMISSORIA
Articolo 25
Qualunque controversia sorgesse in dipendenza dell’esecuzione o interpretazione del presente statuto e che possa formare oggetto di compromesso, sarà rimessa al giudizio di un arbitro amichevole compositore che giudicherà secondo equità e senza formalità di procedura, dando luogo ad arbitrato irrituale.
L’arbitro sarà scelto di comune accordo dalle pari contendenti; in mancanza di accordo alla nomina dell’arbitro sarà provveduto dal Presidente del Tribunale di Napoli.
TITOLO XIII: RINVIO
Articolo 26
Per quanto non previsto nel presente Statuto, si fa riferimento alle norme in materia di enti contenute nel libro I del Codice Civile e, in subordine, alle norme contenute nel libro V del Codice Civile, nonché alle altre leggi vigenti in materia.
ASSOCIAZIONE ITALIANA STUDI ENNEAGRAMMA
REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE
Articolo 1- CONTRIBUTO ASSOCIATIVO ANNUALE
Ciascuno associato è tenuto a versare, entro il 28 Febbraio di ogni anno solare, la quota di associato ordinario pari a 50€ in contanti o mediante versamento sul c/c intestato ASSociazione Italiana Studi Enneagramma, ASS.I.S.E. codice IBAN IT18U0200803450000010222240 presso Unicredit Napoli.
Gli insegnanti abilitati di cui al successivo articolo 2 verseranno, invece, a titolo di maggior sostegno delle iniziative dell’associazione, l’importo di 100€ annui.
Nel caso in cui un nuovo associato versi la quota annuale dopo il primo semestre di un anno solare essa si intenderà, per il solo primo anno, valida anche per l’anno successivo.
Articolo 2- PERCORSO ABILITATIVO: ESAME, TUTORAGGIO, MODALITA’ DI GESTIONE DEI NUOVI CORSI.
Tutti gli associati che hanno completato la prima fase del Percorso Formativo dell’ASS.I.S.E. hanno la possibilità di effettuare l’esame per il riconoscimento dell’abilitazione all’insegnamento di primo livello, versando il relativo contributo alle spese di esame.
I candidati, rispecchiandosi nelle specificità che distinguono la nostra associazione da altre del mondo dell’EdP, che propongono un approccio basato sulla partecipazione personale a uno o pochi seminari, concordano che insegnare EdP significa avere una cifra di conoscenze ed esperienze che permetta di trasferire a terzi nel modo più completo ed efficace il valore e lo studio della nostra materia.
Per tali motivi i candidati convengono che, per rendersi più adeguati sotto il profilo delle capacità tecniche e comunicative, occorre in via specifica:
- Impegnarsi per acquisire queste capacità e, in particolare, approfondire autonomamente e di iniziativa le proprie conoscenze, leggendo libri o riviste specializzate come lo Enneagram Monthly o traducendo articoli.
- Impegnarsi nello sviluppo della capacità di osservazione e riconoscimento delle tipologie, mediante l’analisi e la successiva messa su carta delle proprie conclusioni, che andranno condivise con il resto del gruppo degli abilitati (per esempio discutendo della tipologia di un personaggio famoso sia esso reale o del fiction) e riportate sul forum dell’associazione.
- Scrivere almeno un articolo su elementi tecnici del percorso formativo per la rivista della nostra associazione, per accrescere la propria comprensione e acquisire visibilità anche a livello di rete Internet.
In modo particolare i candidati all’abilitazione ASS.I.S.E. convengono che per diventare insegnanti abilitati occorre traguardare i seguenti step:
- Superare l’esame di base per dimostrare di avere un minimo di capacità tecnica e comunicativa.
- Essere associati sostenitori pagando la quota annua prevista dall’articolo Uno,
- Porsi come elementi attivi dell’associazione, operando anche ma non esclusivamente nel proselitismo di nuovi associati e concorrendo a trovare le persone necessarie per l’avvio di nuovi corsi nei quali si verrà gradualmente inseriti.
- Operare in qualità di co-docente (per ogni seminario verranno impegnati almeno due abilitati) per almeno 50 ore, impegnandosi a preparare di concerto con il presidente, contenuti e tempi del proprio intervento. Questa indispensabile parte del processo di tutoring verrà erogata gratuitamente a coloro che si impegnano nel concorrere all’insegnamento ai nuovi discenti. Per coloro che, invece, non possono partecipare a tale opera, sarà strutturato un percorso individuale secondo criteri che verranno concordati con gli interessati.
- Recuperare i seminari del percorso formativo ai quali si è stati assenti e completare lo stesso.
- Partecipare agli specifici seminari formativi a loro dedicati e agli incontri annuali che l’associazione organizzerà, finalizzati a fare il punto della situazione, aggiornare gli obiettivi e proporre nuove iniziative.
- Avere una buona conoscenza delle tematiche fondamentali delle scuole e degli orientamenti che si sviluppano nel mondo dell’EdT.
Alla fine del periodo di tutoraggio previsto nei commi precedenti l’abilitato formato potrà procedere a tenere corsi che riguardino i materiali insegnati nel primo livello, impegnandosi tuttavia a comunicare all’Associazione la partenza degli stessi (in modo che ai primi incontri ci possa essere la compresenza, quale uditore, del Presidente o di altra persona da questi designato), sottoporre i programmi di studio, per la verifica che non vi siano compresi elementi dei successivi livelli, e a fare iscrivere gli allievi all’ASS.I.S.E.
A comprova dell’avvenuta realizzazione del percorso su descritto, il profilo on-line del docente sarà aggiornato con l’esplicita indicazione del conseguimento dell’obiettivo raggiunto.
Articolo 3- POTERI DI SPESA DELEGATI
Per motivi di opportunità e correntezza al presidente sono delegati poteri di spesa sino a 1.000€. Per le spese che eccedono detto importo occorrerà la firma congiunta del Presidente (o, in caso di sua impossibilità del Vice Presidente) e del Tesoriere.
Articolo 4- PREMIO LETTERARIO ASS.I.S.E.
Ai sensi dell’articolo 4 comma 1 dello statuto l’associazione può promuovere la propria attività anche mediante la concessione di premi. Viene pertanto istituito un concorso letterario denominato PREMIO ASS.I.S.E. la cui finalità è quella di premiare i migliori due elaborati che gli associati produrranno nel corso di un biennio.
La giuria del premio sarà composta da tre persone scelte dall’assemblea fra gli associati; i componenti delle stessa sceglieranno a maggioranza le due composizioni migliori.
Non possono concorrere con loro opere al premio le persone che ricoprono ruoli istituzionali dell’associazione (Presidente. Vice Presidente, Tesoriere) fino a quando esse saranno in carica nei rispettivi ruoli.
I relativi verbali di assegnazione dei premi saranno conservati con gli altri documenti associativi presso la sede dell’associazione.